COVID-19 Novità in Materia di Pignoramento del Conto Corrente

da | Indagini Patrimoniali

In questo articolo analizziamo tutte le novità inerenti i vari decreti Covid-19, con particolare riferimento al Pignoramento conto corrente. Come ormai tutti sanno, l’avvento dell’emergenza Covid-19 ha fatto sì che molte delle procedure relative al recupero dei crediti, venissero sospese o comunque riadattate al momento storico di sicura difficoltà economica. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

INDICE

  1. Il Pignoramento conto corrente
  2. Il Pignoramento dei conti bancari: risulta possibile anche con il Decreto Agosto
  3. Indagini per il rintraccio dei conti bancari e postali
  4. Espropriazione conto corrente: cosa si può pignorare
  5. Iter giudiziario per l’espropriazione del conto bancario o postale

 

Il Pignoramento conto corrente

I decreti che si sono susseguiti in questi mesi hanno sicuramente rallentato l’avvio delle procedure legali in riferimento al recupero crediti. Ciò comunque non impedisce la possibilità di continuare a gestire le diverse istanze tramite verifiche, accertamenti, azioni stragiudiziali, cercando di organizzare nel modo migliore la ripresa delle attività nei tribunali.

In tema di pignoramenti dei beni del debitore, il conto corrente rimane sempre uno di quelli più utilizzati, anche dopo gli ultimi aggiornamenti legislativi. Approfondiremo di seguito gli strumenti di indagini patrimoniali e di rintraccio dei conti correnti a supporto delle azioni di recupero crediti, sia per gli Studi Legali che per le aziende bisognose di incassare i propri crediti, meglio spiegando tutti i nostri prodotti e servizi al momento disponibili.

Il Pignoramento dei conti bancari: risulta possibile anche con il Decreto Agosto

Con l’entrata in vigore del Decreto Cura Italia 18/2020 (Legge 27/2020), dopo l’8 marzo è stato introdotto il divieto di notificare cartelle di pagamento, atti di pignoramento e misure cautelari, estendendo poi tale divieto sino alla fine dello stop degli uffici giudiziari, terminato il 31/08/2020.

Il Decreto Rilancio 34/2020 (convertito in Legge 77/2020) ha poi confermato i blocchi in tema di pignoramenti, aventi per oggetto le somme a titolo di stipendio, pensione o altre indennità, unitamente al blocco delle convalide di sfratto.

Il Decreto Agosto ha poi prorogato i termini della sospensione dei pignoramenti fino al 15 ottobre, ma solo per le cartelle inviate ai debitori da parte dell’ Agenzia delle Entrate Riscossioni.

Quindi tutti gli altri pignoramenti presso terzi, possono tranquillamente proseguire il loro iter giudiziario, ammesso che sino stati avviati prima dell’entrata in vigore del DL 18/2020.

Indagini per il rintraccio dei conti bancari e postali

Il conto corrente è oggi divenuto uno degli strumenti indispensabili per la vita quotidiana sia che si tratti di una persona fisica, sia che si tratti di persona giuridica.

Di conseguenza il pignoramento presso terzi di un conto corrente bancario/postale, con contestuale congelamento dell’operatività dello stesso, lo rende ancora oggi uno dei migliori strumenti propedeutici al recupero  delle somme vantate.

Considerata la volatilità dei conti bancari/postali, la tempestività nel loro reperimento ed identificazione è uno dei fattori fondamentali per l’esito positivo del procedimento esecutivo.

Anche il legislatore, con il decreto 492 bis c.p.c. del 2015 e relative modifiche, aveva voluto agevolare il rintraccio dei beni e delle relazioni bancarie/postali con l’accesso all’anagrafe tributaria tramite Agenzia delle Entrate, ma nonostante la ratio della legge risultasse di buon auspicio per i creditori, le tempistiche lunghe, la scarsa digitalizzazione nelle diverse aree del paese e lo scarso aggiornamento dei dati di riferimenti, hanno fatto sì che tale strumento risultasse da subito troppo lento per l’azione di recupero, che come tutti sappiamo necessita di risposte “on demand”.

Le indagini patrimoniali svolte da Agenzie Investigative consentono di individuare i codici ABI e CAB di uno o più conti del debitore, al fine di risalire sia alla località che all’esatta filiale bancaria di riferimento, dove poi inviare l’Atto di pignoramento.

Inoltre, ove possibile, vengono reperite informazioni in merito alla capienza o meno del conto o eventuale totale inattività del conto da pignorare.

Dette indagini patrimoniali possono inoltre prevedere anche l’individuazione di altri eventuali beni escutibili come mezzi, immobili, crediti presso terzi, ecc. ecc.

I Rintracci conto corrente sono da intendersi sempre a livello Nazionale, posto che i rintracci territoriali hanno pochissima probabilità di avere dei risultati soddisfacenti e realmente utili all’azione di pignoramento.

Espropriazione conto corrente: cosa si può pignorare

Il pignoramento del conto bancario o postale ha dei limiti ben precisi da seguire, e questo anche in base alla tipologia di conto corrente.

Per fare un mero esempio, un conto cointestato può essere pignorato solo nella misura del 50% della somma depositata.

Inoltre, quando le somme depositate derivano dal pagamento di fatture commerciali, è possibile pignorare il 100% sia delle somme presenti al momento del pignoramento, sia delle somme sopraggiunte dopo la notifica del pignoramento stesso.

Diverso è il discorso se nel conto corrente confluiscono esclusivamente le somme percepite da rapporto di lavoro, o se il pignoramento viene effettuato direttamente alla fonte della busta paga.

Se il denaro è depositato prima del pignoramento, può essere espropriata solo la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (€ 459,83 moltiplicato per tre attualizzato al 2020). Qualora il versamento delle somme sia avvenuto dopo l’atto di pignoramento, si può procedere al cosiddetto pignoramento del quinto (come nel caso dello stipendio).

Le stesse limitazioni si applicano anche nel pignoramento del TFR o della pensione pensione.

Nel caso di un conto “in rosso” o vuoto, i versamenti utili a diminuire o azzerare l’ammontare scoperto non sono pignorabili (come stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 6393/2015). Rimangono comunque aggredibili gli eventuali depositi successivi alla riattivazione del conto, o comunque tutti i depositi effettuati e che potrebbero portare il conto ad un saldo positivo.

Iter giudiziario per l’espropriazione del conto bancario o postale

Si procede al pignoramento del conto corrente, entro limiti e casi descritti, recapitando al debitore:

  • il titolo esecutivo, come la sentenza del giudice o il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva;
  • l’atto di precetto, con termine di pagamento a 10 giorni dalla sua ricezione e che ha efficacia fino a 90 giorni dalla sua notifica;
  • l’atto di pignoramento vero e proprio, una copia del quale va inviata anche all’istituto di credito o filiale che detiene il conto corrente. La Banca quindi procederà al blocco conto corrente divenendo custode delle eventuali somme presenti, e l’intestatario debitore non potrà prelevare le somme inserite nel titolo esecutivo, ma solo le eventuali somme in eccedenza.

Quindi se ne deduce che le indagini investigative patrimoniali sui debitori, oggi sono uno strumento essenziale affinché si possa trovare ristoro nell’azione giudiziaria, e vanno sempre effettuati prima di intraprendere un iter giudiziario tendenzialmente lungo e costoso, onde evitare di trovarsi di fronte a soggetti fisici/giuridici privi di beni utilmente escutibili.

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