Ricerca Conti Correnti Debitore

da | Indagini Patrimoniali

Come si fa la ricerca dei conti correnti di un debitore? Il recupero del credito è un’esigenza sempre più frequente per aziende e privati, stante il continuo aumento di clienti insolventi, clienti che non pagano o comunque non rispettano le proprie obbligazioni. Clienti che pagano in ritardo, oppure clienti che non pagano le fatture sono in aumento con grave danno per le insolvenze sopportate dalle aziende e dai privati. SOLE Investigazioni e Sicurezza SRL per mezzo del suo portale  offre una gamma completa di informazioni commerciali per assistere i creditori ad individuare patrimoni da pignorare.

INDICE

  1. La ricerca dei conti correnti offerti dalle Agenzie Investigative
  2. Ricerca conti correnti debitore, quando si può fare?
  3. Ricerca conti correnti debitore attraverso il Tribunale
  4. Cosa si nasconde però dietro questa innovazione?

 

La ricerca dei conti correnti offerti dalle Agenzie Investigative

Vi sono differenti tipologie di indagine bancaria che possono essere richieste.  Questi rintracci consentono di trovare il conto corrente del debitore a seguito di specifiche indagini rigorosamente effettuate nel pieno rispetto della legge. OMNIADATA SRL è l’Agenzia Investigativa recupero crediti in possesso di regolare licenza ex art. 134 tulps,  garanzia di un servizio di qualità offerto attraverso una moderno sistema di acquisto senza prepagati e senza abbonamenti.

Il servizio di ricerca conti correnti offerto da inforecuperocrediti.com è un’informazione commerciale per recupero crediti essenziale, in quanto rintracciando i conti correnti del debitore sarà possibile, attraverso il proprio legale e solo in presenza di un diritto giuridicamente rilevante, pignorare il debitore per le somme depositate sul conto corrente fino all’ammontare del debito vantato, permettendo quindi di soddisfare i propri crediti e quindi vedersi riconosciuti i propri diritti.

La possibilità di pignorare i conti correnti del debitore, così come pignorare la busta paga oppure pignorare la pensione, oppure pignorare i crediti presso terzi, è una procedura consentita dalla legge Italiana ed in particolare dal Codice di Procedura Civile,

Questo al fine di potersi soddisfare, attraverso il pignoramento, sulle somme depositate sul conto corrente bancario oppure postale del debitore, il cui saldo attivo, se presente, verrà messo a disposizione dall’Istituto Bancario, per l’appunto fino all’ammontare del credito vantato, permettendo di velocizzare la procedura di recupero crediti e recuperare crediti in sofferenza.

Ricerca conti correnti debitore, quando si può fare?

L’indagine bancaria e tutte le informazioni commerciali per il recupero del credito sono fornite esclusivamente al fine di recuperare un credito e a seguito di procedura giudiziaria e provvedimento esecutivo.

Molti si chiedono se fornire queste informazioni non sia in violazione della legge sulla Privacy, che per l’appunto stabilisce che il trattamento dei dati deve avvenire a seguito di essere espresso un consenso dell’interessato. A tal proposito però la Legge prevede “Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso”  ovvero:

Il consenso non è richiesto, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria

E’ evidente che tale esonero sia ampiamente applicabile in caso di azione di recupero del credito a fronte dell’obbligo di legge previsto dall’art. 2740 del Codice Civile che recita “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. E’ chiaro quindi che nel caso di azione di recupero crediti, a fronte di un’azione giudiziaria e dell’ottenimento di un decreto ingiuntivo esecutivo, non sarà opponibile una questione privacy, essendoci un chiaro obbligo di legge.

Ricerca conti correnti debitore attraverso il Tribunale

Recentemente l’ordinamento civile Italiano è stato modificato con l’approvazione della legge 132 del 12 settembre 2014 che ha introdotto l’Art. 492-bis del Codice di Procedura Civile, il quale recita :

” Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalita’ telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonche’, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

Vuoi Trovare i Conti Corrente del debitore? Clicca qui

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere.

In particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.”

Questa possibilità introduce un’innovazione nell’ambito del processo telematico di sicuro interesse nella fase di recupero del credito, con la possibilità di richiedere le indagini finanziare direttamente all’Ufficiale Giudiziario, sostenendo i costi dell’istanza a mezzo dell’Avvocato e il contributo unificato di legge.

Cosa si nasconde però dietro questa innovazione?

In primo luogo l’operatività reale di questa procedura, nella misura in cui pare non esistano in questo momento i cosiddetti “canali operativi” di ricerca delle informazioni e trasmissione delle stesse all’Ufficiale Giudiziario competente che dovrà poi relazionare al creditore la lista dei beni aggredibili, se questi sono esistenti.

Sono da considerare altresì le tempistiche di tali indagini che, come detto non sempre sono esperibili per mancanza oggettiva di mezzi e di canali operativi in capo all’Autorità Giudiziaria e all’Agenzia delle Entrate che dovrebbe fornire tali dati, oltre alla possibilità che il debitore non abbia beni aggredibili, caso in cui, ai sensi dell’articolo 155 ter delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, la richiesta di pignoramento perde efficacia

“Nei casi di cui all’articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l’ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità’ telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all’ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia”

Vuoi Trovare i Conti Corrente del debitore? Clicca qui

Sempre nell’ottica della valutazione della nuova normativa introdotta dalla Legge 132/14 è da considerare l’Art. 164 bis “Infruttuosità dell’espropriazione forzata – Quando risulta che non e’ piu’ possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità’ di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, e’ disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”
Quindi in sintesi dopo aver sollecitato il debitore, richiesto le Indagini Finanziarie all’Ufficiale Giudiziario, incaricato l’Avvocato di notificare al debitore, precettarlo ai sensi dell’art. 480 del CPC, intimato in merito ad un’eventuale esecuzione forzata, magari si scopre che quest’ultimo è nullafacente e nullatenente, con conseguente estinzione del procedimento e tutti i costi, già versati, a carico del creditore.

Non era forse meglio fare un’indagine creditizia sul debitore per comprendere se aveva qualcosa da pignorare prima di iniziare la fase giudiziaria e ritrovarsi alla fine con un nulla di fatto?

Si sarebbero evitati molti costi e risparmiato tempo, considerando anche le tempistiche sicuramente non brevi dei Tribunali Civili Italiani le quali sicuramente subiranno ulteriori ritardi a fronte dei nuovi compiti istituiti dalla legislazione sopra esposta. Rimane quindi di basilare importanza anche nel nuovo Processo Civile il ruolo delle informazioni commerciali volto a comprendere la solvibilità e patrimonialità di un debitore al fine di decidere se iniziare o meno un’azione esecutiva nel suoi confronti.

Per maggiori informazioni scrivi una mail a segreteria@inforecuperocrediti.com oppure chiama 329 5724694

INDICE

  1. La ricerca dei conti correnti offerti dalle Agenzie Investigative
  2. Ricerca conti correnti debitore, quando si può fare?
  3. Ricerca conti correnti debitore attraverso il Tribunale
  4. Cosa si nasconde però dietro questa innovazione?

contatti

329 5724694

segreteria@inforecuperocrediti.com

INDAGINI IN PROMOZIONE