La prima casa può essere confiscata nei reati tributari: un nuovo orientamento della Cassazione

da | Indagini Patrimoniali

La prima casa può essere confiscata nei reati tributari: un nuovo orientamento della Cassazione

La recente sentenza n. 34484/2025 della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha introdotto un cambio di prospettiva di grande rilievo nella gestione patrimoniale delle conseguenze dei reati tributari.
Per la prima volta, la Suprema Corte afferma in modo esplicito che anche l’abitazione principale dell’indagato può essere oggetto di sequestro preventivo e, successivamente, di confisca per equivalente, qualora rappresenti il valore del profitto dell’illecito.

Un principio che supera un radicato equivoco interpretativo

Per molti anni si è diffusa l’idea che la “prima casa” goda di una sorta di intangibilità assoluta. Tale convinzione deriva soprattutto dalla disciplina dell’esecuzione tributaria, che, all’art. 76 del D.P.R. 602/1973, limita l’espropriazione dell’unico immobile di residenza da parte dell’agente della riscossione.

La Cassazione chiarisce ora che questa protezione non si estende alle misure penali. Il limite previsto dal legislatore tributario risponde infatti alla necessità di tutelare il contribuente nella fase di riscossione coattiva, ma non interferisce con la potestà punitiva del giudice penale, la quale segue logiche e finalità completamente diverse.

La funzione della confisca per equivalente

La decisione si fonda sulla natura stessa della confisca per equivalente, strumento introdotto per assicurare che il profitto di un reato non resti nella disponibilità dell’autore.
Questa misura, disciplinata dagli artt. 240 c.p. e 322-ter c.p. e applicabile anche ai reati del D.Lgs. 74/2000, non richiede un collegamento diretto tra bene e illecito: ciò che conta è che il valore economico del bene sequestrato corrisponda al vantaggio patrimoniale ottenuto con la condotta delittuosa.

Secondo la Cassazione, il principio del ne bis lucrum ex delicto impone che nessun bene sia sottratto alla possibilità di essere aggredito, compresa l’abitazione principale, quando essa rappresenti il valore sostitutivo del profitto indebitamente conseguito.

Una linea evolutiva ormai consolidata

La giurisprudenza penale da tempo si muove verso un ampliamento degli strumenti di recupero del profitto illecito. I precedenti in materia di reati contro la pubblica amministrazione e l’introduzione della confisca “allargata” ex art. 240-bis c.p. avevano già mostrato come la tutela dell’interesse pubblico possa prevalere su tradizionali garanzie di natura civilistica.

La sentenza del 2025 rappresenta un ulteriore passo in avanti: essa applica con piena coerenza questo approccio al settore tributario, eliminando definitivamente il dubbio che l’immobile destinato a residenza potesse costituire una sorta di “zona franca”.

Il caso affrontato dalla Corte

L’intervento della Suprema Corte nasce da un procedimento per dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000).
Il giudice di merito aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente anche sulla casa familiare dell’indagato, cointestata con il coniuge. La difesa contestava tale scelta invocando il limite dell’art. 76 del D.P.R. 602/1973.

La Cassazione, però, esclude categoricamente l’applicabilità di quella disposizione al procedimento penale, sottolineando che la misura cautelare reale ha una finalità diversa dalla riscossione di un credito. Il suo scopo è impedire che il profitto illecito rimanga nella disponibilità dell’autore del reato.

Il ruolo del principio di proporzionalità

La Corte non trascura il valore sociale e costituzionale del diritto all’abitazione, ma lo inserisce in un quadro di bilanciamento.
Secondo i giudici, la protezione della casa non può trasformarsi in uno scudo che consenta a chi ha commesso un reato economico di beneficiare del vantaggio ottenuto tramite l’illecito.

Il richiamo all’art. 2740 c.c. è emblematico: la responsabilità patrimoniale è universale, e l’ordinamento non prevede eccezioni alla regola per quanto riguarda la confisca penale.

Conseguenze operative per professionisti e imprese

Il nuovo orientamento incide profondamente sulla valutazione dei rischi nei procedimenti per reati tributari.
Avvocati, consulenti e imprese devono essere consapevoli che il patrimonio personale dell’indagato – incluse le proprietà abitative – può essere coinvolto quando vi sia la necessità di recuperare il valore del profitto illecito.

La sentenza invita dunque a una maggiore attenzione nella gestione delle indagini difensive e nella valutazione degli strumenti di tutela patrimoniale leciti e preventivi.

La decisione n. 34484/2025 segna un punto fermo nella giurisprudenza italiana: la prima casa non è un bene sottratto alla confisca penale.
Quando rappresenta il valore del profitto del reato, può essere sequestrata e confiscata al pari di qualsiasi altro cespite.
La Cassazione riafferma così il principio che nessun bene può garantire un vantaggio economico derivante da condotte illecite, neppure l’abitazione destinata a vita familiare.

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