Come si fa la ricerca dei conti correnti di un debitore? Il recupero del credito รจ unโesigenza sempre piรน frequente per aziende e privati, stante il continuo aumento di clienti insolventi, clienti che non pagano o comunque non rispettano le proprie obbligazioni. Clienti che pagano in ritardo, oppure clienti che non pagano le fatture sono in aumento con grave danno per le insolvenze sopportate dalle aziende e dai privati. SOLE Investigazioni e Sicurezza SRL per mezzo del suo portale ย offre una gamma completa di informazioni commerciali per assistere i creditori ad individuare patrimoni da pignorare.
INDICE
- La ricerca dei conti correnti offerti dalle Agenzie Investigative
- Ricerca conti correnti debitore, quando si puรฒ fare?
- Ricerca conti correnti debitore attraverso il Tribunale
- Cosa si nasconde perรฒ dietro questa innovazione?
La ricerca dei conti correnti offerti dalle Agenzie Investigative
Vi sono differenti tipologie di indagine bancaria che possono essere richieste.ย Questi rintracci consentono di trovare il conto corrente del debitore a seguito di specifiche indagini rigorosamente effettuate nel pieno rispetto della legge. OMNIADATA SRL รจ l’Agenzia Investigativa recupero crediti in possesso di regolare licenza ex art. 134 tulps,ย garanzia di un servizio di qualitร offerto attraverso una moderno sistema di acquisto senza prepagati e senza abbonamenti.
Il servizio di ricerca conti correntiย offerto da inforecuperocrediti.com รจ unโinformazione commerciale per recupero crediti essenziale, in quanto rintracciando i conti correnti del debitore sarร possibile, attraverso il proprio legale e solo in presenza di un diritto giuridicamente rilevante, pignorare il debitore per le somme depositate sul conto corrente fino allโammontare del debito vantato, permettendo quindi di soddisfare i propri crediti e quindi vedersi riconosciuti i propri diritti.
La possibilitร di pignorare i conti correnti del debitore, cosรฌ come pignorare la busta paga oppure pignorare la pensione, oppure pignorare i crediti presso terzi, รจ una procedura consentita dalla legge Italiana ed in particolare dal Codice di Procedura Civile,
Questo al fine di potersi soddisfare, attraverso il pignoramento, sulle somme depositate sul conto corrente bancario oppure postale del debitore, il cui saldo attivo, se presente, verrร messo a disposizione dallโIstituto Bancario, per lโappunto fino allโammontare del credito vantato, permettendo di velocizzare la procedura di recupero crediti e recuperare crediti in sofferenza.
Ricerca conti correnti debitore, quando si puรฒ fare?
Lโindagine bancaria e tutte le informazioni commerciali per il recupero del credito sono fornite esclusivamente al fine di recuperare un credito e a seguito di procedura giudiziaria e provvedimento esecutivo.
Molti si chiedono se fornire queste informazioni non sia in violazione della legge sulla Privacy, che per lโappunto stabilisce che il trattamento dei dati deve avvenire a seguito di essere espresso un consenso dellโinteressato. A tal proposito perรฒ la Legge prevede โCasi nei quali puรฒ essere effettuato il trattamento senza consensoโย ovvero:
Il consenso non รจ richiesto, quando il trattamento:
a) รจ necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria
Eโ evidente che tale esonero sia ampiamente applicabile in caso di azione di recupero del credito a fronte dellโobbligo di legge previsto dallโart. 2740 del Codice Civile che recita โIl debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuriโ. Eโ chiaro quindi che nel caso di azione di recupero crediti, a fronte di unโazione giudiziaria e dellโottenimento di un decreto ingiuntivo esecutivo, non sarร opponibile una questione privacy, essendoci un chiaro obbligo di legge.
Ricerca conti correnti debitore attraverso il Tribunale
Recentemente lโordinamento civile Italiano รจ stato modificato con lโapprovazione della legge 132 del 12 settembre 2014 che ha introdotto lโArt. 492-bis del Codice di Procedura Civile, il quale recita :
โ Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalita’ telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonche’, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
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Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1ยฐ aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere.
In particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.โ
Questa possibilitร introduce unโinnovazione nellโambito del processo telematico di sicuro interesse nella fase di recupero del credito, con la possibilitร di richiedere le indagini finanziare direttamente allโUfficiale Giudiziario, sostenendo i costi dellโistanza a mezzo dellโAvvocato e il contributo unificato di legge.
Cosa si nasconde perรฒ dietro questa innovazione?
In primo luogo lโoperativitร reale di questa procedura, nella misura in cui pare non esistano in questo momento i cosiddetti โcanali operativiโ di ricerca delle informazioni e trasmissione delle stesse all’Ufficiale Giudiziario competente che dovrร poi relazionare al creditore la lista dei beni aggredibili, se questi sono esistenti.
Sono da considerare altresรฌ le tempistiche di tali indagini che, come detto non sempre sono esperibili per mancanza oggettiva di mezzi e di canali operativi in capo all’Autoritร Giudiziaria e all’Agenzia delle Entrate che dovrebbe fornire tali dati, oltre alla possibilitร che il debitore non abbia beni aggredibili, caso in cui, ai sensi dellโarticolo 155 ter delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, la richiesta di pignoramento perde efficacia
โNei casi di cui all’articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l’ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalitร ’ telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all’ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficaciaโ
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Sempre nell’ottica della valutazione della nuova normativa introdotta dalla Legge 132/14 รจ da considerare lโArt. 164 bis โInfruttuositร dellโespropriazione forzata โ Quando risulta che non e’ piu’ possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilitร ’ di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, e’ disposta la chiusura anticipata del processo esecutivoโ
Quindi in sintesi dopo aver sollecitato il debitore, richiesto le Indagini Finanziarie all’Ufficiale Giudiziario, incaricato lโAvvocato di notificare al debitore, precettarlo ai sensi dellโart. 480 del CPC, intimato in merito ad unโeventuale esecuzione forzata, magari si scopre che questโultimo รจ nullafacente e nullatenente, con conseguente estinzione del procedimento e tutti i costi, giร versati, a carico del creditore.
Non era forse meglio fare unโindagine creditizia sul debitore per comprendere se aveva qualcosa da pignorare prima di iniziare la fase giudiziaria e ritrovarsi alla fine con un nulla di fatto?
Si sarebbero evitati molti costi e risparmiato tempo, considerando anche le tempistiche sicuramente non brevi dei Tribunali Civili Italiani le quali sicuramente subiranno ulteriori ritardi a fronte dei nuovi compiti istituiti dalla legislazione sopra esposta. Rimane quindi di basilare importanza anche nel nuovo Processo Civile il ruolo delle informazioni commerciali volto a comprendere la solvibilitร e patrimonialitร di un debitore al fine di decidere se iniziare o meno unโazione esecutiva nel suoi confronti.
Per maggiori informazioni scrivi una mail a segreteria@inforecuperocrediti.com oppure chiama 329 5724694
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